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                                                                            A.R.I.

                                                 Associazione Radioamatori Italiani

                                                   Sezione di Santa Maria a Monte

                                                           Statuto e Regolamento

 

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Art.1 ( Costituzione )

La sezione A.R.I. di SANTA MARIA A MONTE , costituita in base agli articoli 50 e 52 dello statuto sociale approvato con D.P.R. 24/11/74 n° 1105 ed articolo 11 del regolamento del Comitato Regionale Toscano .

Art.2 ( Scopi )

Scopo della sezione A.R.I. di SANTA MARIA A MONTE è quello di riunire tutti i Radioamatori desiderosi di sperimentare nel settore della RADIO E DELLA AUTOCOSTRUZIONE sia a livello singolo che di gruppo , contribuendo così a far conoscere la sezione di appartenenza si a livello nazionale e nel mondo.

 

Art.3 (Competenza )

Fanno parte della sezione di Santa Maria a Monte , di diritto , tutti i soci in regola con le quote sociali e che hanno aderito con la loro firma , alla costituzione della sezione stessa .

Art.4 ( Competenza )

 

Possono far parte della sezione A.R.I. di Santa Maria a Monte:

a) Tutti i Radioamatori in regola con le quote sociali , ( non firmatari ) che ne facciano richiesta . L’Assemblea nella riunione successiva alla loro richiesta esaminerà le domande di adesione , se il parere sarà sfavorevole esso dovrà essere motivato .

b) Tutti i Radioamatori aspiranti soci che ne facciano richiesta e dopo delibera della sede centrale A.R.I. ( la domanda di quest’ultimi sarà inoltrata alla sede centrale sentito il parere dell’assemblea che se sfavorevole sarà motivato .

Art.5 ( Patrimonio )

Il patrimonio della sezione è costituito :

a) Dalla Biblioteca .

 

b) Da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da soci o da terzi ( siano questi ultimi persone fisiche che giuridiche ) .

c) Da materiale , apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie .

d) Da beni mobili , arredi e cancelleria .

e) Da beni immobili .

f) Da quote di ristorno dell’A.R.I.

g) Da tutto ciò che , non previsto espressamente dalle lettere suddette , risulti dal libro inventario della sezione .

h) Eventuali variazioni al patrimonio dovranno essere decise dall’assemblea della sezione . Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall’assemblea straordinaria di sezione alla costituzione all’accrescimento di un fondo di riserva oppure possono investiti per l’accrescimento del patrimonio sociale .

Art.6 (Quote )

Per ottenere l’ammissione a socio debbono essere esperite le formalità di cui all’articolo 9 dello statuto dell’A.R.I. . La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla segreteria generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno dal consiglio nazionale . Il consiglio di sezione invita tutti i soci a regolare la propria posizione entro il 31 Dicembre dell’anno in corso , per non incorrere nelle penalità previste dagli articolo 5 , 12b e 13 dello statuto A.R.I. . I soci juniors sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i soci effettivi , i soci onorari sono esentati dalla quota associativa. I soci debbono dimostrare l’avvenuto pagamento . La qualità di socio è intrasmissibile .

Art.7 ( Diritti dei soci )

I soci della sezione A.R.I. , in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto :

a) Prendere parte alle votazioni , sia nelle assemblee di sezione , sia per referendum ( solo soci effettivi ) .

b) A ricevere la tessera di sezione .

c) A ricevere le pubblicazioni di sezione .

d) A servirsi della biblioteca di sezione , secondo le norme stabilite dal C.D. di sezione .

e) A usufruire del servizio qsl nei modi stabiliti dal C.D. di sezione ( consegna prima o dopo la riunione , consegna personalmente agli interessati o spedire tramite posta in casi particolari – malattia , distanza , ecc. ) .

f) Di utilizzare il materiale , le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal C.D. di sezione .

g) Di reclamare verso il C.D. di sezione contro l’ammissione di un nuovo socio o contro la permanenza nell’associazione di una persona che ritenga priva di requisiti o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall’A.R.I.

Art.8 ( Recesso ed esclusione )

Il recesso e l’esclusione del socio avvengono ai sensi dell’articolo 12 lettere A e B dello statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l’esclusione anche dalla sezione A.R.I. di appartenenza .

Ordinamento organico della sezione

Art.9 ( Organi )

Sono organi della sezione:

a) Assemblea dei soci .

b) Il consiglio direttivo .

c) Il collegio sindacale .

Art.10 ( Composizione )

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie . Sono composte da tutti i soci A.R.I. iscritti alla sezione , in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente articolo 7 del presente regolamento interno .

Art.11 ( Assemblea ordinaria )

L’assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno secondo quanto stabilito dal C.D. di sezione

Art.12 ( Assemblea straordinaria )

L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il C.D. o collegio sindacale lo ritengono opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei soci effettivi iscritti alla sezione e in regola con il pagamento della quota associativa e in pieno godimento di tutti i diritti di cui all’articolo 7 del presente regolamento interno .

Art.13 ( Competenze dell’assemblea ordinaria )

All’assemblea ordinaria dei soci stabilita dal C.D. di sezione debbono essere sottoposti :

a) La relazione del C.D. sull’andamento economico e sul funzionamento della sezione .

b) Il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario terminato ed il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario entrante . Agli effetti contabili , l’esercizio inizierà il 1° Gennaio e terminerà il 31 Dicembre . Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della sezione .

c) La relazione del collegio sindacale sull’andamento della gestione contabile .

d) Gli argomenti eventualmente proposti sia dal C.D. sia dal collegio sindacale .

Art.14 ( Composizione )

Il C.D. è composto da cinque membri eletti per referendum segreto , personale e diretto tra i soci in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali . Il C.D. a sua volta elegge tra i suoi componenti :

a) Il presidente .

b) Un vice presidente .

c) Un segretario che può avere anche funzione di cassiere .

d) Due consiglieri .

I componenti del C.D. restano in carica per tre anni e possono essere rieletti il triennio successivo .

Art.15 (Elezione )

Per l’elezione del C.D. il collegio sindacale provvede ad inviare a ciascun socio :

a) L’elenco dei soci che godono dei diritti sociali .

b) La scheda di votazione .

Art.16 ( Convocazione )

Il C.D. deve riunirsi almeno una volta al mese .

Art.17 ( Poteri )

Al C.D. spettano tutti i poteri che per legge o per statuto A.R.I. non siano di esclusiva competenza dell’assemblea dei soci . In particolare il C.D. dà parere favorevole sull’ammissione dei soci e degli aspiranti soci che facciano richiesta di iscriversi a questa sezione .Provvede alla nomina di un rappresentante di sezione presso il C.R.T. e di un supplente .

Art.18 ( Validità delle adunanze )

Per la validità delle adunanze del C.D. è richiesta la presenza di almeno tre membri , nessuna adunanza sarà valida se non sarà presieduta dal presidente oppure dal vicepresidente , in mancanza del segretario sarà chiamato un consigliere presente per verbalizzare . Eccezionalmente , a causa di gravi motivi , l’adunanza potrà essere presieduta dal consigliere più anziano di età . Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti ( 50% + 1 ) , in caso di parità preverrà il voto del presidente . In nessun caso potranno essere adottate delibere che non abbiano riportato almeno tre voti .

Art.19 ( Assenza e vacanza dei consiglieri )

In caso di assenza ingiustificata di un consigliere per tre volte in un anno , oppure per ATTEGGIAMENTO non consone alla attività della sezione il C.D. può provvedere alla sostituzione optando per un altro socio effettivo . In caso di vacanza e fino ad un massimo di due consiglieri eletti in prima votazione ai sensi dell’articolo 15 del presente regolamento , il C.D. provvede alla loro sostituzione con altrettanti soci effettivi aventi pieni diritti e senza indire elezioni . La sostituzione può avvenire per cooptazione quindi il C.D. può chiamare qualsiasi socio effettivo non necessariamente il primo dei non eletti .

Art.20 ( Libri delle adunanze e delle deliberazioni )

Di ogni riunione del C.D. deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni . Ogni deliberazione del C.D. , con l’indicazione della data in cui è stata presa e con dei voti favorevoli riportati , è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati e siglati dal collegio sindacale prima dell’uso . Ogni verbale sarà firmato dal presidente e dal segretario . Identiche formalità devono essere esperite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea .

Art.21 ( Libro giornale e libro inventario )

La sezione A.R.I. deve tenere inoltre ai libri di cui sopra articolo 20 :

a) Libro giornale con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro con l’indicazione singola del contenuto di ogni operazione contabile . A giustificare delle spese , debbono essere conservati gli originali dei documenti con l’autorizzazione al pagamento firmata dal presidente .

b) Libro inventario sul quale debbono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della sezione . Come i libri sociali di cui all’articolo 20 il libro giornale ed il libro inventario debbono essere progressivamente numerati , vistati e siglati dal collegio sindacale prima dell’uso .

Art.22 ( Libri sociali facoltativi )

La sezione A.R.I. può tenere altri libri sociali quando lo ritiene necessario per lo svolgimento della sua attività , con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori già articolo 20 e21 . Santa Maria a Monte terrà un libro “C.E.R.”

Collegio Sindacale

Art.23 ( Elezioni )

Il collegio sindacale è composto da due sindaci più un supplente , eletti per referendum fra i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative ed aventi pieno godimento dei diritti sociali . I sindaci durano in carica come il C.D. . I sindaci eletti per la prima volta dopo l’approvazione del presente regolamento restano in carica per un ulteriore periodo di due mesi allo scopo di consentire il normale svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali . I sindaci subentrati entreranno in carica allo scadere dell’incarico del collegio sindacale uscente . Le elezioni del C.S. avvengono contemporaneamente a quelle del C.D. .

Art.24 ( Poteri )

Il collegio sindacale esercita il controllo generale sull’amministrazione della sezione e sulla gestione sociale , nonché sulle votazioni del “ referendum “ . In particolare controlla l’organizzazione del “ referendum “ e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più soci non facenti parte del C.D. .

Art.25 ( Vacanza dei sindaci )

In caso di vacanza di un sindaco , i sindaci rimasti in carica provvederanno alla sostituzione nominando immediatamente successivo nella graduatoria formatasi al momento dell’elezione del C.S. oppure per cooptazione di un altro socio avente diritto . Nel caso che due o più soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria , viene nominato il socio effettivo più anziano di età . In assenza di canditati aventi diritto alla sostituzione , i sindaci indicono un’assemblea straordinaria nella quale si procede all’elezione del sindaco mancante . Il sindaco così nominato ed eletto rimane in carica sino allo scadere previsto per il collegio sindacale . In caso di vacanza di due sindaci , il C.D. indice nuove elezioni . I nuovi eletti restano in carica anche essi fino allo scadere del mandato del C.D.

Art.26 ( Gratuità delle cariche sociali )

Tutte le cariche sociali sono gratuite . Esse danno diritto al solo rimborso delle spese per l’esecuzione di eventuali , particolari incarichi debitamente autorizzati dal C.D. . L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico .

Art.27 ( Votazioni e delibere )

Le votazioni avvengono in assemblea e per “ referendum “ e possono deliberative e consultive .

Art.28 ( Votazioni per “ referendum “ e in assemblea )

Le votazioni per “ referendum “ sono indette dal C.D. o su voto dell’assemblea dei soci , in questo ultimo caso il C.D. ha l’obbligo di indire “ referendum “ entro 30 giorni dal voto assembleare . Il C.D. all’uopo trasmette a tutti i soci , aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale , apposita scheda sotto il controllo dei sindaci .

a) Le votazioni per “ referendum “ , diretto , segreto e personale , sono indette fra tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all’articolo 7 per:

1) La nomina dei cinque membri del C.D. e dei tre membri del collegio sindacale , e queste avverranno entro il mese di Dicembre secondo le direttive del C.D.

2) Lo scioglimento della sezione .

3) Per la revisione e modifica del presente regolamento .

4) Per l’adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la sezione .

b) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente , possono essere prese da’’assemblea dei soci .

Art.29 ( Chiusura delle votazioni )

Entro il termine fissato per le votazioni , i soci possono inviare a mezzo posta , alla sezione , la scheda con il loro voto oppure possono provvedere alla consegna manuale della stessa . Le votazioni avverranno , per il rinnovo del C.D. entro il mese di Dicembre secondo le modalità stabilite dal C.D.

Art.30 ( Sorveglianza e scrutini )

Per garantire la regolarità del “ referendum “ , i sindaci stabiliscono le modalità di compilazione delle schede , ne predispongono l’invio a soci , controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più soci effettivi . Di ogni “ referendum “ deve essere redatto verbale , firmato dai sindaci .

Art.31 ( Percentuale votanti )

In prima convocazione l’assemblea dei soci , ordinaria o straordinaria , può deliberare quando sia presente il 50% + 1 dei soci effettivi della sezione . La stessa percentuale 50% + 1 è richiesta per la validità delle deliberazioni . Qualora tale percentuale non sia raggiunta si procede alla seconda convocazione dopo un’ora dalla prima . In questo caso , per la validità delle deliberazioni , è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti .

Art.32 ( Organi dell’assemblea )

L’assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal presidente del C.D. o da chi per esso . In essa funge da segretario , il segretario di sezione .

Art.33 ( Verbale di assemblea )

Di ogni assemblea deve essere redatto verbale a cura del segretario , come previsto dall’articolo 20 del presente regolamento . Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario .

Art.34 (Obblighi del presidente )

Il nuovo presidente della sezione , entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali , deve darne comunicazione alla sede centrale e al Comitato regionale e provvedere a disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito .

Rappresentanza e firma

Art.35 ( Presidente )

Il presidente rappresenta la sezione di fronte a terzi ed in giudizio :

Sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal segretario , mantiene i contatti con l’associazione nazionale con il comitato regionale e con gli enti locali compresi quelli dipendenti dal ministero delle Poste e Telecomunicazioni . Presiede la riunione del C.D.

Art.36 (Segretario con funzioni di cassiere )

Il segretario è responsabile dell’amministrazione della sezione , provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive congiuntamente al presidente . Provvede sulla base delle delibere del C.D. a quanto occorre all’assemblea dei soci , alla dotazione della sezione , esercita la funzione di segretario in seno all’assemblea straordinaria e nel C.D. , è responsabile della contabilità della sezione , ne risponde al collegio sindacale e sottoscrive gli atti relativi . può essere delegato alla firma congiuntamente a quella del presidente sul conto corrente bancario o postale .

Art.37 ( Vicepresidente )

Il vicepresidente può sostituire il presidente in caso di assenza dello stesso nelle riunioni del C.D. . Non rappresenta la sezione nei contatti con l’esterno se non con delega del presidente .

Art.38 ( Consiglieri )

I consiglieri possono avere incarichi specifici nell’attività della sezione , NON rappresentano la sezione verso l’esterno e verso strutture A.R.I. se non con delega del presidente .

Art.39 ( Incarichi soci )

Il presidente e il C.D. possono affidare incarichi per l’attività della sezione ai soci della sezione non facenti parte del C.D.

Art.40 ( Iniziative personali )

Per gli eletti nel C.D. e per i sindaci revisori , occorre prendere CONSAPEVOLEZZA che iniziative PERSONALI ( informazioni , blog su vari forum in internet ecc ) per quanto riguarda la radio e l’associazione sono riconducibili alla sezione stessa . Sono quindi da evitare se non dopo una consultazione di tutto il consiglio .

Art.41 Per tutto quello non previsto dal presente regolamento interno fa fede lo statuto nazionale dell’A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani .

Letto , discusso e approvato nella seduta del 29 Maggio 2012

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Una copia dello Statuto in PDF tutta per VOI

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